Si tratta di una delle poche misure ancora operative in un contesto normativo in continua evoluzione, che ha visto negli ultimi anni una significativa riduzione dei regimi di favore per il settore primario.
L’agevolazione, disciplinata dall’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973, costituisce una leva fiscale strategica per incentivare gli investimenti in territori marginali, supportare l’imprenditoria agricola locale e contrastare il progressivo spopolamento delle aree interne, contribuendo così alla valorizzazione economica e sociale dei territori montani.
Il perimetro oggettivo: quali terreni rientrano nel beneficio
L’agevolazione trova applicazione nei confronti dei trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo, di fondi rustici situati in zone montane. In particolare, la norma individua come ammissibili:
- i terreni ubicati a un’altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, anche se solo parzialmente;
- i terreni compresi negli elenchi dei territori montani redatti dalla Commissione censuaria centrale;
- i fondi inseriti nei comprensori di bonifica montana.
La misura si estende anche ai trasferimenti effettuati da o verso le comunità montane, se previsti nei piani di sviluppo finalizzati alla realizzazione di insediamenti industriali, artigianali, cooperativi, caseifici, stalle sociali o attrezzature turistiche. Una definizione ampia, che consente di promuovere insediamenti produttivi compatibili con la vocazione territoriale e ambientale delle zone montane.
I benefici fiscali riconosciuti
La misura prevede:
- imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
- esenzione totale dalle imposte catastale e di bollo.
Tali benefici si applicano sia ai trasferimenti onerosi (ad esempio compravendite), sia a quelli gratuiti (successioni e donazioni), ampliando significativamente la platea delle operazioni agevolabili.
Soggetti destinatari dell’agevolazione
Possono beneficiare del regime di favore:
- i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale;
- le società agricole IAP che, ai sensi del D.Lgs. 99/2004, possiedano i requisiti richiesti in base alla forma giuridica (persone, capitali o cooperative);
- i soggetti non ancora iscritti, ma che si impegnino a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno 5 anni, mediante apposita dichiarazione nell’atto di acquisto;
- le cooperative agricole che gestiscono direttamente i terreni.
La norma, quindi, non si limita a incentivare gli imprenditori agricoli già consolidati, ma apre la porta anche a nuovi operatori intenzionati a insediarsi e avviare attività agricola stabile nelle aree montane.
Le cause di decadenza: attenzione alla durata dell’impegno
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto di vincoli temporali e obblighi di conduzione. In particolare, si decade dal diritto all’agevolazione se, nei 5 anni successivi all’acquisto:
- il fondo viene ceduto volontariamente;
- viene interrotta la coltivazione o la conduzione diretta da parte del beneficiario;
- si verificano inadempienze a vincoli ambientali o idrogeologici imposti dalla normativa.
Il rispetto di tali condizioni deve essere monitorato con attenzione, sia in fase di pianificazione dell’operazione sia nel follow-up successivo all’acquisto, al fine di evitare sanzioni e revoche retroattive dell’agevolazione.
Successioni e donazioni in montagna: cumulo con altre misure
Un ulteriore regime di favore è previsto in caso di trasferimenti per successione o donazione aventi a oggetto aziende agricole, quote sociali o beni strumentali ubicati in Comuni montani con meno di 5.000 abitanti o in frazioni con meno di 1.000 abitanti.
L’art. 25, comma 4-bis del D.Lgs. 346/1990 riconosce una riduzione del 40% dell’imposta di successione, a condizione che:
- il beneficiario sia coniuge o parente entro il terzo grado del defunto;
- venga proseguita l’attività imprenditoriale per almeno 5 anni dal trasferimento;
- la prosecuzione dell’attività venga formalmente comunicata all’Amministrazione entro 60 giorni dalla scadenza dei termini dichiarativi.
Con la risposta n. 166/E/2025, l’Agenzia ha confermato che le due agevolazioni sono cumulabili, in quanto riferite a oggetti e imposte differenti. Un principio ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui non esiste equivalenza tra fondo rustico attrezzato e azienda agricola, e che consente l’ottimizzazione fiscale anche in operazioni complesse di passaggio generazionale.
Considerazioni strategiche per imprese e professionisti
Le misure analizzate offrono un’opportunità concreta per ridurre il carico fiscale e sostenere investimenti stabili in territori periferici e fragili. Per le imprese agricole e per i professionisti che operano in ambito tributario, è essenziale:
- conoscere con precisione i presupposti normativi;
- valutare attentamente la pianificazione successoria e patrimoniale in ambito agricolo;
- monitorare costantemente l’evoluzione interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In un quadro economico in cui la ZES Unica e gli strumenti di fiscalità di vantaggio territoriale giocano un ruolo chiave nel rilancio dell’Italia rurale, queste agevolazioni rappresentano tasselli imprescindibili per una progettazione fiscale e imprenditoriale efficace.
Conclusione
Le agevolazioni previste per i trasferimenti di fondi rustici in zona montana e le riduzioni sulle imposte di successione e donazione rappresentano strumenti di grande interesse per chi desidera investire in agricoltura e nei territori montani. Con un impianto normativo che premia l’insediamento stabile e la continuità imprenditoriale, il legislatore ha voluto riaffermare l’importanza strategica del presidio umano e produttivo nelle aree interne.
Netlav continuerà a monitorare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, offrendo aggiornamenti e approfondimenti puntuali a supporto di professionisti, imprenditori e operatori del settore agricolo.